Onorevoli Colleghi! - Le disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono contenute, come è noto, in una pluralità di provvedimenti legislativi, con notevoli difficoltà di coordinamento e di raccordo normativo. In attesa dell'emanazione di un testo unico che contenga e coordini tutta la disciplina vigente in materia, si impone l'urgente modifica di alcune disposizioni vigenti, soprattutto al fine di evitare disparità di trattamento tra le diverse categorie di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e dei loro familiari superstiti.
      Come è noto il decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, aveva giustamente equiparato i benefìci previsti per le vittime della criminalità organizzata e del terrorismo.
      La successiva legge 3 agosto 2004, n. 206, contenente nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi

 

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di tale matrice, ha invece previsto più ampi benefìci solo per tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice: ad esempio la speciale elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni.
      Si propone, pertanto, che i benefìci previsti dalla citata legge n. 206 del 2004 si applichino alle vittime del dovere o innocenti della criminalità organizzata, o ai loro familiari superstiti, con applicazione agli eventi verificatisi dal 1o gennaio 1961.
 

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