Onorevoli Colleghi! - Le disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono contenute, come è noto, in una pluralità di provvedimenti legislativi, con notevoli difficoltà di coordinamento e di raccordo normativo. In attesa dell'emanazione di un testo unico che contenga e coordini tutta la disciplina vigente in materia, si impone l'urgente modifica di alcune disposizioni vigenti, soprattutto al fine di evitare disparità di trattamento tra le diverse categorie di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e dei loro familiari superstiti.
Come è noto il decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, aveva giustamente equiparato i benefìci previsti per le vittime della criminalità organizzata e del terrorismo.
La successiva legge 3 agosto 2004, n. 206, contenente nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi